Art. 4.
(Potestà legislativa dello Stato e delle regioni).

      1. Lo Stato esercita la potestà legislativa a favore delle zone montane nelle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, in quelle riguardanti:

          a) la tutela del risparmio e la perequazione delle risorse finanziarie;

          b) l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali;

          c) l'ordinamento civile;

          d) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          e) le norme generali sull'istruzione;

          f) la previdenza sociale;

          g) il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati;

          h) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

      2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali indicati dalla presente legge, nonché dei seguenti princìpi:

          a) impiego sostenibile delle risorse ambientali, sociali, professionali e culturali della montagna;

          b) elevazione della qualità delle strutture e delle condizioni della vita associata nonché degli insediamenti nelle aree montane;

 

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          c) effettività dell'accesso ai servizi pubblici, scolastici e della comunicazione sociale;

          d) sviluppo delle pluriattività attraverso l'integrazione produttiva e professionale tra i diversi settori, in particolare tra quelli agricoli, silvocolturali, forestali, artigianali, commerciali, turistici e di salvaguardia naturale;

          e) efficiente sistema di governo delle comunità locali montane e rispetto della loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e fiscale;

          f) riequilibrio in sede di ripartizione regionale delle risorse finanziarie secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

      3. La normativa statale vigente nelle materie di potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, si applica fino alla data di entrata in vigore delle rispettive norme regionali e locali.
      4. Costituiscono vincolo, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di intervento per la montagna, gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, e da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della stessa Costituzione, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
      5. In sede di revisione dei trattati dell'Unione europea e nelle altre sedi comunitarie, l'Italia promuove iniziative indirizzate al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi comunitari sulla concorrenza.
      6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

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